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Separazione o Divorzio

Servizio Attivo
Accordo di separazione e divorzio innanzi all'ufficiale di stato civile


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai coniugi che desiderano concludere, con o senza l’assistenza di un avvocato, un accordo di separazione personale, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, oppure di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, davanti all’Ufficiale dello Stato Civile. L’art. 12 della Legge n. 162/2014, a decorrere dall’11 dicembre 2014, prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Questa modalità semplificata è disponibile solo se non vi sono figli minori, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti nati dall’unione. Inoltre, l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Per favorire una maggiore riflessione sulle decisioni, è previsto un doppio passaggio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, a distanza di almeno 30 giorni. Il Comune competente a ricevere l’accordo è:

  • il Comune di iscrizione dell’atto di matrimonio (luogo in cui il matrimonio è stato celebrato);
  • il Comune di trascrizione del matrimonio celebrato con rito concordatario, religioso o all’estero;
  • il Comune di residenza di uno dei coniugi.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:
  • Dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
  • Sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando un giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
I nuovi termini sono quelli previsti dalla Legge n. 55 del 6 maggio 2015, oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge n. 898/1970.

Descrizione

Accordo di separazione e divorzio innanzi all'ufficiale di stato civile

Come fare


Il procedimento ha inizio con la presentazione del modulo che consente all'ufficiale di stato civile di raccogliere tutta la documentazione necessaria.


Gli interessati saranno contattati per telefono o via mail per concordare le date in cui dovranno comparire congiuntamente davanti all’ufficiale di stato civile: qui firmeranno la dichiarazione con cui intendono separarsi o divorziare o modificare gli accordi già stipulati.
Una volta firmato l’accordo, l’ufficiale di stato civile fisserà insieme agli interessati un’ulteriore data, successiva di almeno 30 giorni, nella quale gli stessi dovranno nuovamente comparire congiuntamente per confermare la loro volontà. Dopo l’apposizione di questa seconda firma, i coniugi potranno considerarsi separati/divorziati.
La decorrenza della separazione/divorzio è la data in cui è stato firmato l’accordo iniziale.
Se uno dei due coniugi è assente nella data fissata per la conferma dell’accordo, tutta la procedura dovrà essere ripetuta e il primo accordo non avrà nessun valore.
Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.


Cosa serve

Durante il contatto iniziale, a seconda della situazione specifica, verranno fornite indicazioni sulla documentazione necessaria.
Nella sezione 'Allegati' sono disponibili le dichiarazioni sostitutive di certificazione, da compilare da entrambi i coniugi e presentare all’Ufficiale di Stato Civile il giorno dell’appuntamento.

Cosa si ottiene

Se l’istanza viene accolta, i coniugi ottengono la separazione o il divorzio.

Tempi e scadenze

L’accordo stipulato davanti all’Ufficiale dello Stato Civile deve essere confermato dai coniugi almeno 30 giorni dopo la sua sottoscrizione (diritto di ripensamento dei coniugi), per garantire il diritto di ripensamento.
Fino alla conferma, l’accordo non produce effetti.

Quanto costa

Al momento della conclusione dell’accordo, è previsto il pagamento di un diritto fisso di €16,00, da versare tramite bollettino PagoPA.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

  • Legge 10 novembre 2014, n. 162 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)
  • Legge 6/5/2015 n. 55 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' di comunione tra i coniugi (GU n.107 del 11-5-2015)

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti e Allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 06/08/2026


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